|
|
Lo Statuto
| | | | Allegato "D" del Repertorio n.ro 2274 Raccolta n.ro 266 Notaio Roberto Amodio, Castellammare di Stabia 12/10/2002 Articolo 1 - Costituzione
Articolo 2 - Sede
Articolo 3 - Oggetto e scopo
Articolo 4 - Patrimonio ed entrate dell'Associazione
Articolo 5 - Fondatori, soci e benemeriti dell'Associazione
Articolo 6 - Organi dell'Associazione
Articolo 7 - Assemblea
Articolo 8 - Il Consiglio Direttivo
Articolo 9 - Il Presidente
Articolo 10 - I Refrenti regionali e provinciali
Articolo 11 - I Collaboratori
Articolo 12 - Il Revisore dei conti
Articolo 13 - I libri dell'Associazione
Articolo 14 - Bilancio consuntivo e preventivo
Articolo 15 - Avanzi di gestione
Articolo 16 - Scioglimento
Articolo 17 - Clausola compromissoria
Articolo 18 - Legge Applicabile
| | | | | | Articolo 1 - Costituzione |  | | 1.1. E’ costituita un’Associazione denominata "Associazione Italiana Famiglie ADHD” (ADHD, Disturbo da Deficit di Attenzione e Iperattività), organizzazione non lucrativa di utilità sociale, apolitica, apartitica ed aconfessionale, basata sul volontariato, in breve denominata "A.I.F.A. Onlus" e di seguito indicata anche col solo termine “Associazione”. | | | | | Articolo 2 - Sede
|  | | 2.1. L'Associazione ha sede a Napoli in Viale Colli Aminei n. 60 | | | | | | Articolo 3 - Oggetto e scopo |  | 3.1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e di auto-mutuo aiuto, oltre che di informazione, divulgazione scientifica e formazione nel campo dei disturbi dell'attenzione e iperattività. Tutte le finalità rivolte a sostenere e aiutare le famiglie, che rappresentano il cuore dell’Associazione, si esprimono in un progetto denominato Progetto ADHD “Parents for Parents”. In particolare, l'Associazione si prefigge di: a) creare una rete di genitori disponibili all’ascolto e all’aiuto di genitori in difficoltà; b) coordinare e favorire i contatti tra famiglie con problemi di ADHD (adulti e bambini); c) veicolare informazioni e aggiornamenti di carattere scientifico utilizzando soprattutto i mezzi informatici, promovendo e producendo materiale editoriale divulgativo (pubblicazioni periodiche e/o occasionali) rivolto in maniera prevalente ma non esclusiva al proprio tessuto associativo; d) favorire la diffusione delle conoscenze scientifiche sull’ADHD e le sue terapie, contribuendo alla capillarizzazione delle risorse atte a favorire la diagnosi e il suo trattamento multimodale; e) favorire il contatto, il dialogo e la coordinazione tra le varie strutture sanitarie, scolastiche e sociali e i rispettivi operatori coinvolti sia nella vita quotidiana del bambino ADHD sia nel percorso diagnostico-terapeutico del disturbo, promovendo incontri, congressi e corsi di formazione e cultura; f) promuovere iniziative varie a carattere di beneficenza (spettacoli, rappresentazioni, tornei, concorsi, etc) i cui proventi saranno utilizzati per finanziare i progetti senza fini di lucro dell’Associazione; g) creare una mappatura italiana di centri e di professionisti esperti nella diagnosi e nel suo trattamento entrando in contatto e collaborazione con essi; h) favorire la collaborazione e l’organizzazione, nelle forme ritenute più opportune, di cooperazioni e iniziative comuni con altri Enti e associazioni nazionali, europee ed extra-europee che abbiano fini in armonia con quelli dell’Associazione o che perseguano fini analoghi e complementari al raggiungimento degli scopi esposti; i) favorire il contatto, il dialogo e la coordinazione con altre associazioni che si occupano di disturbi che entrano in comorbilità e/o diagnosi differenziale con l’ADHD; j) difendere i diritti dei soggetti ADHD e delle loro famiglie per migliorare l’accettabilità sociale del disturbo e la loro qualità di vita. 3.2. - L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.
| | | | | | Articolo 4 - Patrimonio ed entrate dell'Associazione |  | 4.1. Il fondo di dotazione iniziale dell'Associazione è costituito dal contributo versato dai Soci fondatori. 4.2. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione. 4.3. Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate: • versamenti dei Soci fondatori e di tutti gli altri Soci che aderiscono all'Associazione; • elargizioni o contributi liberali; • eventuali introiti derivanti dalla sua attività istituzionale e attività connesse. 4.4. Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuare all'atto dell'adesione da parte di chi intende aderire all'Associazione. 4.5. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. È comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari. 4.6. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato alla Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione. 4.7. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.
| | | | | | Articolo 5 - Fondatori, soci e benemeriti dell'Associazione |  | 5.1. Sono aderenti dell'Associazione: a) I fondatori; b) I Soci dell'Associazione; c) I Benemeriti dell'Associazione. 5.2. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. Ai Soci dell'Associazione è chiesto annualmente il versamento della quota associativa che viene stabilita dal Consiglio Direttivo. Il mancato versamento della quota associativa annuale nel termine fissato dai regolamenti verrà interpretato dall’Associazione come notifica della volontà del socio di recedere dal novero dei partecipanti all'Associazione. 5.3. L'adesione all'Associazione comporta per l'Associato maggiore di età il diritto di voto nell'Assemblea. 5.4. Sono “Fondatori” coloro che partecipano alla costituzione dell'originario fondo di dotazione dell'Associazione stessa. 5.5. Sono “Soci” dell'Associazione coloro che essendo di maggiore età ed essendo interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali ne condividano lo spirito e gli ideali, ne accettano lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali ed abbiano versato la quota associativa così come stabilito dal Consiglio Direttivo. 5.6. Sono “Benemeriti” dell'Associazione coloro che per i propri impegni a favore dell’Associazione o dell’ADHD o per una cospicua donazione, a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo, vengono così nominati. 5.7. Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne statuto e regolamenti. 5.8. Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro centoventi giorni dal loro ricevimento; in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, s'intende che essa è stata respinta. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto a esplicitare la motivazione di detto diniego. Lo status di associato si acquisisce dalla data della delibera del Consiglio Direttivo che ne autorizza l'iscrizione nel Libro degli Associati. 5.9. Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all'Associazione stessa; tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceva la notifica della volontà di recesso. 5.10. In presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all'Associazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata.
| | | | | Articolo 6 - Organi dell'Associazione
|  | 6.1. Sono organi dell'Associazione: a. L'Assemblea degli aderenti all'Associazione b. Il Consiglio Direttivo c. Il Presidente d. I Referenti regionali e provinciali e. I Collaboratori f. Il Revisore dei conti
| | | | | | Articolo 7 - Assemblea |  | 7.1. L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione. I Soci dell’Associazione, per poter partecipare ad una assemblea, devono essere iscritti nel libro degli associati ed in regola con il pagamento della quota annuale almeno 30 giorni prima dell'adunanza. 7.2. L'Assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli aderenti e le deliberazioni saranno validamente assunte con la maggioranza dei partecipanti. 7.3. L'Assemblea in seconda convocazione sarà validamente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti e le deliberazioni saranno assunte con la maggioranza dei partecipanti. 7.4. L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo (entro il 31 marzo) e il bilancio preventivo (entro il 30 novembre). Essa inoltre: a. Delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione, b. Delibera sulle modifiche al presente statuto; c. Approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione; d. Delibera sull'eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto; e. Delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio. 7.5. L'Assemblea inoltre provvede al rinnovo del Consiglio Direttivo e del Revisore dei Conti. 7.6. L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo degli aderenti aventi diritto al voto o da almeno due consiglieri oppure dal revisore. 7.7. La convocazione dell'Assemblea degli aderenti è comunicata a mezzo e-mail e/o raccomandata da spedire almeno 30 giorni liberi prima della data dell'Assemblea stessa. 7.8. Le deliberazioni sulle modificazioni dello statuto, lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sociale dovranno essere approvate, anche in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno quattro settimi degli aderenti. 7.9. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal vice Presidente, o dal Consigliere più anziano. In loro assenza, l’Assemblea designerà il proprio Presidente. 7.10. Il Presidente dell’assemblea nominerà un segretario ed, eventualmente, uno o più scrutatori. La verifica della regolarità dell’assemblea è compito del Presidente. 7.11. Nelle assemblee, ogni aderente ha diritto ad un solo voto. E’ ammesso il ricorso alla delega scritta, che deve comunque essere rilasciata ad un aderente ammissibile all’Assemblea. Ciascun aderente può, al massimo, raccogliere cinque deleghe.
| | | | | | Articolo 8 - Il Consiglio Direttivo |  | 8.1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo. Esso si compone del Presidente dell’Associazione che presiede anche il Consiglio Direttivo; dal Vice Presidente dell’Associazione e da 5 Consiglieri nominati dall'Assemblea. Questi ultimi sono scelti tra: i Referenti (quattro) e i Collaboratori (uno). Qualora il numero dei Referenti e/o dei Collaboratori candidati al Consiglio Direttivo non sia sufficiente a comporre in maniera completa l’organo, i rimanenti membri possono essere scelti tra gli Associati. 8.2. Il Consiglio Direttivo ha una durata di 3 anni. La prima nomina è fatta in sede di costituzione e può prescindere dalla composizione indicata al punto 8.1. 8.3. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o dal Vice Presidente e due Consiglieri. La convocazione avviene tramite e-mail e/o raccomandata da inviare almeno 15 giorni liberi prima della data dell'adunanza stessa. 8.4. Le funzioni del Consiglio Direttivo riguardano le deliberazioni sull'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Ogni decisione del Consiglio Direttivo è deliberata se ottiene la maggioranza dei voti dei presenti all’adunanza. 8.5. Il Consiglio Direttivo provvede a tutti gli atti necessari ed utili all'efficienza dell'Associazione: a. Esamina i bilanci preventivi e consuntivi nonché la relazione della gestione finanziaria; b. Delibera i regolamenti interni da far approvare all'Assemblea; c. Delibera sulle domande di ammissione; 8.6. Qualora un Consigliere desideri essere sostituito, il Consiglio Direttivo deve provvedere alla sua sostituzione. Il Consigliere dimissionario deve essere sostituito rispettando la composizione qualitativa dell’organo e secondo le votazioni espresse dall'Assemblea. 8.7. Un Consigliere può essere esonerato dal suo incarico qualora commetta gravi inadempienze e qualora il Consiglio Direttivo approvi, con la maggioranza assoluta dei voti, il suo esonero. 8.8. Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.
| | | | | Articolo 9 - Il Presidente
|  | 9.1. Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad estranei all'Associazione. Spetta al Presidente istituire, nominare ed eventualmente sollevare dall’incarico i Referenti Provinciali e/o Regionali e i Collaboratori dell’Associazione. 9.2. Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato. 9.3. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità. 9.4. Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre all'esame del Consiglio Direttivo e alla successiva approvazione dell'Assemblea, corredandoli di idonee relazioni. 9.5. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo tra gli Associati che ricoprano, o abbiano ricoperto senza esserne stati esonerati, le cariche di Referenti o membri del Consiglio Direttivo. La prima nomina è fatta direttamente nell’atto costitutivo. Dura in carica 6 anni ed è rieleggibile. Per la sua funzione non percepirà alcun compenso ma avrà solo diritto al rimborso delle spese sostenute. 9.6. In assenza del Presidente le sue funzioni vengono svolte da un Vice Presidente anch’esso eletto dal Consiglio Direttivo. Per la durata della carica, il compenso e l’eleggibilità valgono le norme stabilite per il Presidente. La prima nomina è fatta direttamente nell’atto costitutivo.
| | | | | Articolo 10 - I Refrenti regionali e provinciali
|  | 10.1. Sono Referenti regionali e provinciali dell’Associazione i soci genitori di figli ADHD che, nominati dal Presidente, rappresentano l’Associazione a livello regionale e provinciale. Il regolamento interno deve stabilire l’attività dei Referenti e deve contenere i limiti della delega concessa.
| | | | | Articolo 11 - I Collaboratori
|  | 11.1. L’Associazione è soprattutto un gruppo di mutuo aiuto formato da genitori di figli affetti da ADHD. Essa si avvale della collaborazione di familiari e specialisti nel campo socio-sanitario e scolastico al fine di esplicitare le attività dell’Associazione e promuovere – in accordo con i referenti – il progetto divulgativo e formativo. 11.2. I Collaboratori svolgono attività volontaria di cooperazione, consulenza e sostegno all’Associazione stessa.
| | | | | Articolo 12 - Il Revisore dei conti
|  | 12.1. Il Revisore dei conti è eletto direttamente dall’Assemblea che, ove lo ritenesse opportuno, oltre al Revisore effettivo può eleggerne uno supplente. La prima nomina è fatta direttamente nell’atto costitutivo. 12.2. L'incarico di Revisore dei conti è incompatibile con la carica di Consigliere. Il Revisore ed il suo supplente devono comunque essere aderenti all’Associazione. 12.3. Per la durata in carica e il compenso valgono le norme dettate nel presente statuto e valide per il Consiglio Direttivo. 12.4. Il Revisore dei conti cura la tenuta del libro delle relazioni del Revisore dei conti, partecipa di diritto alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, con facoltà di parola ma senza diritto di voto, verifica la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e dei relativi libri, dandone parere sui bilanci. 12.5. Per lo svolgimento dell’incarico il Revisore può avvalersi di strutture e/o professionisti esterni.
| | | | | Articolo 13 - I libri dell'Associazione
|  | 13.1. Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Revisore dei Conti nonché il libro degli aderenti all'Associazione.
| | | | | Articolo 14 - Bilancio consuntivo e preventivo
|  | 14.1. Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. 14.2. Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per l'esame del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. 14.3. Entro il 30 novembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. 14.4. I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla lettura.
| | | | | Articolo 15 - Avanzi di gestione
|  | 15.1. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima unitaria struttura. 15.2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
| | | | | Articolo 16 - Scioglimento
|  | 16.1. In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
| | | | | | Articolo 17 - Clausola compromissoria |  | 17.1. Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell’esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedure, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro sarà provveduto dal Presidente del Tribunale di Napoli.
| | | | | | Articolo 18 - Legge Applicabile |  | 18.1. Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro I del Codice civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice civile.
| |
Scarica lo statuto AIFA in pdf
Scarica lo statuto AIFA in doc
|
|
|
| |
| |
|
 | Il sito aderisce ai principi della Health On Net Foundation |
|
|
 | Sito conforme a "Linee guida per l'informazione sanitaria su Internet" | | elaborate dall'Ordine dei Medici Firenze a tutela dei cittadini e a decoro della categoria. La sua apertura è stata segnalata all'Ordine dei Medici della provincia di Napoli il 26/7/2001 elaborate dall'Ordine dei Medici Firenze a tutela dei cittadini e a decoro della categoria. La sua apertura è stata segnalata all'Ordine dei Medici della provincia di Napoli il 26/7/2001 |
|
|
|